La sentenza n. 106 della Corte di appello di Genova è intervenuta in tema di delibera dell’assemblea condominiale. Secondo quanto sottolineato, il contenuto deve sempre risultare da un verbale scritto, che deve essere conservato nell’apposito registro previsto dall’articolo 1130 del Codice civile, “Attribuzioni dell’amministratore”.
In base a quanto specificato, il testo della delibera dell’assemblea condominiale deve essere chiaro e deve “consentire di individuare con certezza la volontà espressa dalla maggioranza dei condomini, in modo da garantirne l’efficacia e consentire all’amministratore di eseguirla”. Nel caso in cui il contenuto della delibera dell’assemblea condominiale non sia certo, non si può fare riferimento ai testimoni. Il contenuto della delibera dell’assemblea condominiale deve essere dunque ben certo, “è inaccettabile una delibera con contenuto ‘a sorpresa’, che emerga a distanza di tempo, quando magari siano già trascorsi i termini per impugnarla”.
Con la sua sentenza, la Corte di appello ha affermato che la volontà dell’assemblea deve risultare in forma documentale, secondo quanto previsto dall’articolo 1136 del Codice civile. In base a quanto previsto dalla giurisprudenza, la redazione del verbale è d’obbligo anche nel caso in cui nessuna decisione venga deliberata dall’assemblea, “in quanto essa costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate, al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno ecc.), la cui inosservanza comporta l’impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità della legge”.
Il verbale dell’assemblea è estremamente importante in quanto costituisce “la fonte di informazione e di prova in merito a tutte le decisioni assunte dall’organo sovrano del condominio ed è volto a consentire un adeguato controllo, formale e sostanziale, della validità e legittimità di tali decisioni”. Non è possibile accettare un contenuto a sorpresa, che magari emerga successivamente quando i termini per impugnare sono scaduti.
Fonte: Idealista