Il mutuo giovani è una misura messa in campo diversi anni fa per aiutare le giovani coppie e i giovani privi di una stabilità lavorativa a comprare casa, ristrutturarla o a renderla più efficiente dal punto di vista energetico. Il mutuo giovani presenta diverse condizioni di favore, ma la più importante è la garanzia statale del 50% sul capitale. Il mutuo giovani quindi non è per tutti, occorre essere in possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi per ottenerlo, vediamoli insieme.
Mutuo giovani, cos’è
Il mutuo giovani è un finanziamento agevolato garantito in parte dallo Stato e previsto per le giovani coppie che vogliono comprare casa, per le mono-famiglie e per coloro hanno un lavoro precario o atipico. Questo tipo di mutuo, che come vedremo prevede condizioni particolarmente agevolate, è stato previsto per la prima volta dalla legge di stabilità per il 2014 n. 147/2013 e prorogato dal decreto fiscale n. 34/2019 anche al 2020.
Mutuo giovani e Fondo di garanzia
L’articolo 1 della legge n. 147/2013 che ha istituito il mutuo giovani, al comma 48 ha previsto, per agevolare l’accesso al credito delle famiglie, l’istituzione del Fondo di garanzia per la prima casa “per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.”
La garanzia del Fondo viene concessa fino al limite massimo del 50 % della quota capitale sui finanziamenti connessi all’acquisto, alla ristrutturazione o all’accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari presenti nel territorio nazionale da destinare ad abitazione principale.
L’accesso prioritario al Fondo è previsto per le giovani coppie, i nuclei familiari mono-genitoriali con figli di minore età e under 35 titolari di un rapporto di lavoro atipico (art. 1 della legge n. 92/2012).
A chi spetta il mutuo giovani
La legge di stabilità del 2014 si è limitata a elencare in modo piuttosto stringato i destinatari del Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa.
Per fortuna quando all’art 1 comma 48 ha dato attuazione il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2014 sono stati definiti più in dettaglio i requisiti soggettivi necessari per accedere al Fondo e al mutuo giovani.
L’art 1 del decreto 31 luglio 2014 infatti all’art 1 prevede che devono intendersi:
– per giovane coppia: il nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito il nucleo da almeno due anni, in cui uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
– per nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con se conviventi e persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
– per lavoro atipico di cui devono essere titolari i giovani di età inferiore ai 35 anni,devono intendersi le fattispecie di cui all’art. 1 n. 92 /2012, così come modificato dalle leggi successive. Per lavoro atipico deve intendersi quel tipo di contratto che si contrappone al lavoro subordinato a tempo indeterminato e a quello autonomo tradizionale.
Ai requisiti soggettivi appena illustrati si affiancano quelli di natura oggettiva. Il finanziamento garantito infatti può essere concesso purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
– la garanzia massima concessa dallo Stato tramite il Fondo prima casa non può superare il 50% della somma capitale richiesta alla banca;
– l’immobile per il quale si chiede il mutuo giovani e che si intende acquistare, ristrutturare o prendere più efficiente dal punto di vista energetico deve essere destinato ad abitazione principale;
– l’immobile da acquistare o su cui di devono effettuare detti interventi migliorativi non deve essere di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) e deve trovarsi sul territorio nazionale.
– il soggetto richiedente non deve mai aver usufruito in precedenza di un’agevolazione similare;
– chi presenta la domanda non deve essere proprietario di un altro immobile, a meno che non ne abbia ricevuto uno in eredità;
– l’importo del finanziamento richiesto non può superare i 250.000 euro.
Fonte Casa.it